Nuovo CCNL: il permesso non premesso

Genova -

 

Cari colleghi,

come abbiamo avuto modo di dire più volte, il nuovo contratto collettivo è un contratto peggiorativo.

Il primo esempio che vi portiamo è quello dei permessi, soprattutto rispetto alla disciplina Unige per visita medica.

Il sistema precedente in Unige prevedeva la possibilità di svolgere visite ed esami nel limite delle 4 ore giornaliere, con possibilità di superare tale orario dietro attestazione medica, senza un massimale annuale.

Il nuovo CCNL prevede 18 ore all’anno comprensive dei tempi di percorrenza.

Le ore sono riproporzionate per i colleghi part time in base ai nuovi artt. 51, comma 7 e 58, comma 9. Quindi un part time al 50%, magari proprio per motivi di salute, avrà a disposizione solo 9 ore annue.

Nel sistema precedente non vi erano particolari oneri di comunicazione, se non legati alla correttezza di avvisare in anticipo per non creare problemi di servizio.

Secondo il nuovo contratto bisogna chiedere il permesso almeno tre giorni prima salvo “particolare e comprovata urgenza o necessità”, evidentemente soggetta alla valutazione dell’Amm.ne. In questo caso sono consentite le 24 precedenti e comunque mai dopo essere entrati in servizio (escludendo evenienze che, invece, proprio per urgenza e necessità, sarebbe stato bene includere).

Il sistema precedente consentiva il cumulo giornaliero tra il permesso per visita medica e altre tipologie di permesso, mentre adesso ciò non è più consentito (se prendete un permesso per visita medica non potete usare nella stessa giornata il recupero credito o il conto ore o lo straordinario a recupero. Cosa succede se ciò è inevitabile? Se entro in ritardo per un problema improvviso poi non posso prendere il permesso per visita medica già autorizzato? Se sono entrato dopo un permesso per visita medica è mi chiama la scuola per andare a prendere mio figlio che non sta bene non posso prendere un permesso per uscire prima? Siamo all’assurdità fatta regola!).

Il nuovo contratto pare poi specificare in quali casi l’effettuazione di visite mediche, terapie ed esami, possa essere imputato a malattia, con una deroga in peggio delle previsioni normative. Sul punto sarà bene verificare quale seguito intende dare l’Amm.ne. Per USB il contratto più che una deroga prevede una maldestra ed inutile specificazione (peraltro, si rammenta come tali inconcepibili errori vengano riprodotti in tutte le norme fotocopia che i confederali hanno confezionato anche per gli altri comparti).

Le 18 ore di permesso (PG) per nascita figli o gravi motivi, ex art. 30, comma 2, precedente contratto, ora definite per particolari motivi personali o familiari (art.48 nuovo CCNL), sono anch’essi non cumulabili con altri permessi e riproporzionati per i part time.

I permessi per motivi personali, quelli a recupero, passano da 54 ore a 36 (anche questi dovrebbero finire sotto la scure destinata ai part time, in base al citato art. 58).

Anche i permessi di cui alla legge 104 vengono assoggettati a formalismi e limitazioni (art.49).

Insomma, poca attenzione è stata data ai problemi di conciliazione vita/lavoro e anche di tutela della salute, considerando i permessi privilegi nel pieno spirito brunettiano che ha ispirato i firmatari.

Tutto ciò, ovviamente, non è stato raccontato da chi ha firmato il contratto, né prima, né dopo. Forse non volevano rovinarci la sorpresa…

USB Unige