Università di Trieste

Arretrati previsti dall’applicazione del nuovo CCNL 2016/18.

Trieste -

L’Università di Trieste, in occasione del pagamento degli arretrati previsti dall’applicazione del nuovo CCNL 2016/18, ha disposto – senza alcuna preventiva informazione, né motivazione, ancorché successiva – il completo riassorbimento dell’assegno personale già previsto dall’art. 55, 7° comma, del CCNL 1998/2001.

Si tratta della previsione contrattuale (successivamente trasfusa nell’art. 78, 7° comma, del CCNL 2006/09) secondo la quale “In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento… risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente… conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore”.

Esempio: ero apicale della categoria C (vale a dire, ero C7), divento D, sarò collocato nel primo livello retributivo della categoria D (cioè D1) ed ho diritto a conservare il miglior stipendio di provenienza (il tabellare di C7 e più elevato a quello di un D1) a titolo di assegno personale. Tale assegno potrà essere riassorbito solo se, successivamente, diventassi EP.

Così fino ad oggi, anzi, ieri.

Non vi sono norme nel nuovo contratto 2016/2018 che esplicitamente abrogano quelle citate nelle premesse.

L’art. 1, 10° comma, del nuovo CCNL 2016/18 prevede che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL precedenti comparti di contrattazione… in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del Decreto delegato 165/01”.

L’art. 44, 3° comma, lettera h) del nuovo CCNL 2016/18 prevede che una specifica commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale potrà introdurre la “revisioni dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie…”.

L’art. 61, 1° comma, del nuovo CCNL 2016/18 prevede che “Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti… hanno effetto… su tutti gli istituti di carattere economico…”. Pare che su questo periodo, l’Università abbia fatto leva per affermare che l’assegno personale è completamente riassorbito dai nuovi tabellari.

A mio avviso dirimente sarebbe una considerazione:

se oggi un apicale sale di categoria, fosse corretto il ragionamento dell’Università di Trieste (o di CINECA?) dovremmo concludere che alla nuova categoria di inquadramento farà seguito il taglio del tabellare, vale a dire se oggi un C7 (C8) diventasse D1, l’ateneo gli toglie una quota del tabellare.

Siamo al grottesco.

Seconda questione: regime d’impegno e permessi ex L. 104/92, art. 33.

L’Università di Trieste ha disposto il taglio delle ore di permesso di cui alla citata L. 104/92.