COLLEGATO LAVORO: COLPIRE I LAVORATORI PER EDUCARE L'INTERA SOCIETA'

Trieste -

Colpire i lavoratori per educare l’intera società(Ancora sul collegato lavoro)

Dedichiamo un ulteriore comunicato alla Legge 04/11/2010, n. 183 (meglio nota come "collegato lavoro"). Fra le tante norme reazionarie, vi segnaliamo quella dell’art. 32, commi 3° e 4° che, modificando tutta una serie di leggi, rende la vita dei lavoratori "atipici" ancor più dura. Infatti, sarà quasi impossibile impugnare in tribunale il proprio contratto di lavoro.

Con la precedente normativa, un lavoratore atipico (co.co.co\pro per intenderci) che voleva fare causa al suo precedente datore di lavoro (ad esempio perché il contratto di collaborazione nascondeva un rapporto di lavoro dipendente: di autonomo aveva solo il nome) aveva anni di tempo per farlo. 

Oggi, con la nuova legge, per fare causa avrà solo 60 giorni di tempo, il tutto con effetto retroattivo: i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del collegato lavoro dovranno essere impugnati entro il 23 gennaio 2011!

Può succedere che tra un contratto e l’altro passi un intervallo anche di 60 o più giorni.

Il precario è lì che aspetta di essere richiamato al lavoro: chiederà giustizia in Tribunale per i contratti falsi-autonomi che ha dovuto stipulare spinto dal bisogno di lavorare oppure attenderà che lo stesso datore di lavoro gli proponga un altro contratto di (falsa) collaborazione?

Un’altra norma colpisce tutti, dipendenti a tempo indeterminato e precari: si tratta dell’art. 32, 2° comma che istituisce una nuova concezione giuridica del licenziamento orale.

Infatti, Il licenziamento, per obbligo di legge, deve essere comunicato in forma scritta. Se comunicato oralmente non è valido, quindi è impugnabile.

Tuttavia, la nuova norma del collegato lavoro introduce, dal 24/11/2010, il termine di 60 giorni per l’impugnazione anche per i licenziamenti orali. Finora la cosa era ritenuta dalla giurisprudenza una bestemmia. Anche su questo Roccella aveva messo sull’avviso: “Si può scommettere che in futuro i licenziamenti orali, fin qui piuttosto rari, dilagheranno a macchia d’olio: a un datore di lavoro, infatti, basterà sostenere che effettivamente il licenziamento c’è stato, ma ben prima della data indicata dal lavoratore (ed offrirsi di provarlo con testimoni compiacenti), per stoppare il processo” (prof. Roccella, recentemente scomparso, citato da “Il Fatto Quotidiano” del 13/11/10).

“Treu aveva introdotto le prime forme di lavoro flessibile e interinale nel 1997; Marco Biagi, con la Legge 30 del 2003 aveva codificato la precarietà con una serie di forme contrattuali atipiche; oggi, con il collegato lavoro, il legislatore va a colpire i precari [e non solo: tutti i lavoratori! n.d.r.] anche sul piano processuale. Il ricatto cui era sottoposto il lavoratore atipico prima era implicito, oggi è certificato” (Fonte: M. Paulli citato da“Il Fatto Quotidiano”) .

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