Decreto su buoni pasto

Modifiche ad utilizzo dei buoni pasto

Roma -

DECRETO BUONI PASTO IN VIGORE DAL 09.09.2017 -

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i servizi di ristorazione;

Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi di mensa;

Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;

Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le

indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472 del 18 novembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

Ambito di applicazione e finalita'

 

1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori

economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.

 

Avvertenza:

 

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

 

Art. 2

 

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita'

finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il

servizio sostitutivo di mensa aziendale;

b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto,

le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti

alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le

attivita' elencate all'articolo 3;

c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in

forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4,

che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice

civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per

un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio

convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei

confronti delle societa' di emissione;

d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di

emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa

segnalazione certificata di inizio attivita' attestante il possesso

dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero

dello sviluppo economico;

e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i

soggetti esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in forza di

apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad

erogare il servizio sostitutivo di mensa;

f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa'

di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo

di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);

g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo

pieno o parziale, nonche' il soggetto che abbia instaurato con il

cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al

quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di

lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e' titolato

ad utilizzarli;

h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul

buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui

all'articolo 6.

 

Art. 3

 

Esercizi presso i quali puo' essere erogato

il servizio sostitutivo di mensa

 

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' erogato dai soggetti

legittimati ad esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge

25 agosto 1991, n. 287;

b) l'attivita' di mensa aziendale ed interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area

pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico

alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali

attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui

all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto

dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi

dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e

dalle societa' semplici esercenti l'attivita' agricola, iscritti

nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo

2188 e seguenti del codice civile;

f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20

febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande,

costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di

aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione

di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti

d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e' riportata

elettronicamente.

4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure

antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.

 

dall'attivita' di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della

legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche

trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di

soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale.

2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1, resta ferma la

necessita' del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti

dalla normativa vigente.

 

 

Art. 4

 

Caratteristiche dei buoni pasto

 

1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:

a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di

mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) consentono all'esercizio convenzionato di provare

documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa'

di emissione;

c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro

subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di

lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che

hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche

non subordinato;

d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto

buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono

utilizzabili solo dal titolare;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di

emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo,

della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato

presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile

oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile

in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal

titolare».

3. Nei buoni pasto in forma elettronica:

a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2

sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione

sul relativo carnet elettronico;

b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi

dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e'

utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati

elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e' assolto

associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo

supporto informatico, un numero o un codice identificativo

riconducibile al titolare stesso;

 

Art. 5

 

Contenuto degli accordi

 

1. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni

pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i

seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il

termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle

condizioni di validita', ai limiti di utilizzo e ai termini di

scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla

societa' emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per

effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l'indicazione del termine di pagamento che la societa'

emittente e' tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi

convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6

del presente articolo;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data

di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato

potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi

riconosciuti alla societa' emittente, ivi compresi quelli per

l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei

limiti di cui ai commi 7 e 8.

2. Gli accordi tra la societa' di emissione e i titolari degli

esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base,

senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio

completo, ferma restando la liberta' della prima di proporre agli

esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si

uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte

dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.

3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione e i titolari

degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di

esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture

relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di

contestazioni parziali, di quantita' o valore, relative alla

fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono

essere modificati, con specifica accettazione delle parti,

esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' vietato

pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato

piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede di

offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del

contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le

attivita' necessarie e sufficienti al corretto processo di

acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si

applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della

partecipazione alle gare, nonche' della valutazione di congruita'

delle relative offerte economiche, possono essere considerati come

servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni

ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano

un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della

gara.

8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi

dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o

servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.

9. Resta ferma la facolta' dei titolari degli esercizi

convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni

aggiuntive.

10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non

adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma

l'applicabilita', ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e

2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di

procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo

di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa

di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa'

di emissione.

 

Art. 6

 

Disposizioni finali

 

1. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta

sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di

alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il

consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano

inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma

restando la liberta' delle parti di addivenire alle opportune

rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.

2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorita'

nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il

monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della

verifica dell'efficacia del medesimo.

3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere

adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi

dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 7

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

Roma, 7 giugno 2017

 

Il Ministro

dello sviluppo economico

Calenda

 

Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Delrio

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745