I DIPENDENTI PUBBLICI POSSONO AVERE L'ANTICIPAZIONE DEL TFR ?

La legislazione

Trieste -

La legislazione:

In linea generale (attenzione già ieri e, quindi ancora oggi, i dipendenti di enti di ricerca, enti pubbici non economici, parastato, non essendo iscritti all'INPDAP bensì all'INPS erano e sono destinatari del TFR) destinatari della normativa sul T.F.R. - Trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile, sono quei dipendenti pubblici <contrattualizzati> (esclusi, pertanti i professori universitari e quelle altre figure il cui rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione è ancora oggi disciplinato da norme di diritto pubblico) assunto dal 01/01/2001. Così è previsto dal DPCM 02/03/01, art. 1, 1° comma, lettera b) che in tal senso modifica il precedente DPCM 20/12/99, art. 2, 2° comma. (ricordo come di TFR per i dipendenti pubblici ne parlava già la L. 335/95, art. 2, 5° comma).


Il resto del personale, cioè quello già in servizio alla data del 31/12/2000, rimangono a tutt'oggi destinatari del TFS - Trattamento di fine servizio che è tutt'altro istituto disciplinato da norme sue proprie, diverse a seconda del settore della pubblica amministrazione in cui si lavora: ad esempio, nel caso del personale universitario (ma anche per i ministeriali) il TFS prende il nome di <indennità di buonuscita> disciplinata dal DPR 1032/73 recante il Testo Unico dei trattamenti previdenziali a favore del personale militare e civile dello Stato (e da tutta una serie di altre norme che per brevità non ricordo).


Il personale destinatario di TFS - Trattamento di fine servizio, comunque denominato, non può chiedere alcun anticipo sul proprio TFS in quanto non previsto dalla normativa vigente.


Il personale destinatario di TFR - Trattamento di fine rapporto (la cui base di calcolo non è proprio identica al TFR dei lavoratori privati n.d.r.) non può chiedere alcun anticipio.

Al riguardo l'art. 8, 3° comma dell'accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto da ARAN e soliti ignoti (ndr: Cgil_Cisl-Uil) prevede che "Le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazioni saranno verificate in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica". In tal senso il DPCM 20/12/99 prevede, art. 1, 6° comma, che "Il TFR sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato... alla cessazione del servizio del lavoratore" (alla cessazione del servizio, non prima sotto forma di anticipo!).


Tuttavia i destinatari del TFR possono continuare a chiedere di beneficiare della gestione creditizia erogata dall'INPDAP (piccoli prestiti, cesssione del quinto, mutui e così via).

Ultima notazione: il personale contrattualizzato già in servizio al 31/12/2000 può passare al TFR esercitando l'opzione prevista dalla Legge 449/97.

Per varie ragioni su cui sorvoliamo non risulta che alcun aspirante suicida abbia mai chiesto l'esercizio di tale opzione (meglio tenersi stretta la buonuscita!!!).

La storia non finisce qui !  Infatti ....

La Repubblica - Firenze 15/03/2007
Selvatici, Franca

ANTICIPO TFR CONSENTITO AI DIPENDENTI PUBBLICI

Due dipendenti pubblici, marito e moglie, si sono visti riconoscere dal Giudice del lavoro di Firenze il diritto ad ottenere dall'INPADAP l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per poter acquistare la prima casa. Sembra niente, ma è la prima sentenza in materia mai pronunciata in Italia. Ed è una sentenza dalla portata, in un certo senso, rivoluzionaria perché riconosce l'esistenza di un diritto che non può essere negato per il solo fatto che non sono state emanate disposizioni attuative e regolamentari.
Gli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, che hanno assistito i due coniugi nella causa, prevedono che presto molti altri dipendenti pubblici intraprenderanno la stessa battaglia.
I due coniugi che hanno vinto la causa si sono trovati in una situazione molto difficile. Lui è dipendente del Ministero della Giustizia, lei dell'Università. Guadagnano poco più di mille euro al mese a testa e hanno un figlio di 19 anni che studia. Per molti anni hanno vissuto in affitto, e da molti anni erano sotto sfratto. Il 10 marzo 2005 hanno acquistato un appartamento e contemporaneamente hanno contratto un oneroso mutuo. Dal 31 maggio 2005 hanno cominciato a versare una rata mensile di 1.146 euro. Per riuscire a sopportare queste ingenti spese, avevano chiesto all'INPDAP l'anticipo della liquidazione. Ma il 26 aprile 2005 l'INPDAP ha respinto le loro richieste. Loro non si sono arresi e hanno dato battaglia.
Erano convinti di avere ragione perché il Decreto Legislativo 80 del 1998 ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, e il Decreto Legislativo 165 del 2001 ha stabilito che "i rapporti di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile", incluso l'articolo 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto): in tal modo è stata estesa al pubblico impiego la disciplina relativa al TFR già in vigore per i dipendenti privati. Prima di allora soltanto loro potevano chiedere l'anticipo di parte della liquidazione. Ma con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego questo diritto si è esteso anche ai dipendenti pubblici. E uno dei casi in cui il Codice Civile stabilisce il diritto a richiedere la anticipazione del TFR è proprio quello dell'acquisto della prima casa.
Gli enti pubblici non si sono attrezzati. Non sono state emesse norme attuative. Ma - come è stato detto dallo stesso Tribunale di Firenze in un'altra sentenza - "l'esercizio del diritto scaturente direttamente dalla legge non può essere soppresso in mancanza della regolamentazione governativa". E ora che il Giudice del lavoro Daniela Lococo ha dichiarato l'esistenza del diritto dei due dipendenti pubblici alla anticipazione del TFR, l'INPDAP e lo Stato dovranno prenderne atto.