PIATTAFORMA RdB/CUB: CONSOLIDAMENTO E PENSIONABILITA' DEL SALARIO ACCESSORIO PER TUTTI

Iniziamo con queste riflessioni una discussione pubblica sul COME E COSA MODIFICARE delle norme contrattuali-bidoni che Cgil-Cisl-Uil e "autonomi" ci hanno rifilato in questi ultimi quindici anni.

Trieste -

La proposta di piattaforma RdB/CUB

 

BASTA  CON LA DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI DELLE CATEGORIE B, C E D

Pensionabilità del salario accessorio

Vale la pena ricordare le attuali discriminazioni in tema di calcolo della pensione per quanto riguarda il personale tecnico ed amministrativo degli atenei. La discriminante è data dalla categoria di appartenenza nel senso che i lavoratori inquadrati nelle categorie B, C e D hanno una base pensionabile (vale a dire la somma degli elementi della retribuzioni sulla quale poi calcolerò la pensione) diversa rispetto ai dipendenti di categoria EP. Senza scendere nei particolari si consideri che gli elementi della retribuzione, da un punto di vista pensionistico, si possono distinguere in elementi retributivi <direttamente pensionabili> ed elementi <pensionabili solo indirettamente>, cioè pensionabili secondo le regole del trattamento economico accessorio.

Al solo personale appartenente alla categoria EP, in aggiunta al <trattamento economico fondamentale> già riconosciuto al restante personale, è fra l’altro attribuito, ai sensi dell’art. 62, 1° comma, del CCNL 1998/2001 (sottoscritto il 09/08/2000), 1° biennio economico, l’indennità di ateneo e la retribuzione di posizione.

La retribuzione di posizione e l’indennità di ateneo sono entrambi <direttamente pensionabili> con evidente vantaggio – in sede di calcolo della pensione - del personale EP rispetto al restante personale tecnico ed amministrativo.

Delle due voci retributive mentre l’indennità di posizione non è neppure prevista per il resto del personale, l’indennità di ateneo (detta anche indennità di luglio per le categorie B, C e D) invece è prevista ma trattata, pensionisticamente parlando, in maniera diversa. Su quest’ultima voce retributiva giova ricordare, brevemente, gli antefatti e come si sia giunti, anche sulla base di circolari dell’INPDAP (l’ente pensionisico e previdenziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e del ministero del tesoro, alla conclusione sopra accennata.

 

L’indennità di ateneo è stata istituita dal DPR 567/87:

Art. 20 per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile, prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle bilbioteche;

Art. 23 per il personale fino all’ottava qualifica funzionale (indennità di luglio perché corrisposta in un un’unica soluzione, appunto a luglio di ogni anno).

L’art 23 sopra richiamato, 1° comma testualmente prevedeva la natura “non pensionabile” della indennità in argomento (“È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità...”).

Diverso il tenore dell’art. 20, 5° comma che istituiva l’indennità di ateneo “in aggiunta allo stipendio” (“Al personale di cui ai commi 3° e 4°, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, è attribuita, in ragione d’anno, una indennità pari rispettivamente a lire…”). Detta indennità è erogata mensilmente e non in un’unica soluzione a luglio di ogni anno.

Il primo CCNL successivo alla cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico (attuata con il D.lgs 29/93) vale a dire il CCNL 1994/97, con l’art. 41, 3° comma ha previsto il mantenimento di questa discriminante stabilendo che “L’indennità [di ateneo per i IX e X livelli n.d.r.] assorbe l’indennità di cui all’art. 23, comma 2°, del DPR 567/87 e continua ad essere erogata con le modalità in corso

Per farla in breve (anche tralasciando quanto previsto in materia di retribuzione pensionabile dalla riforma Dini di cui alla Legge 08/08/1995, n. 335), sulla base delle differenze ora ricordate, è stata riconosciuta la natura fissa e ricorrente all’indennità di ateneo per i soli IX e X livelli, oggi EP.

La proposta è inevitabilmente oggi quella di abrogare espressamente le precedenti disposizioni contrattuali ed inserire espressamente l’indennità di luglio (che a questo punto assorbirebbe anche l’indennità di ateneo) fra gli elementi retributivi costituenti il trattamento economico fondamentale insieme allo stipendio tabellare, RIA (ove acquisita), IIIS e assegno ad personam (ove spettante).

Per quanto riguarda, invece l’indennità di posizione degli EP – che al pari della indennità di ateneo è anch’essa <direttamente pensionabile> per questa categoria di personale - il CCNL non prevede nulla di analogo per quanto riguarda i lavoratori delle altre categorie. Perché non estendere anche alla categorie B, C e D una indennità analoga, fissa, mensilizzata e interamente pensionabile come l'indennità di posizione degli EP ?

Per completezza vale la pena ricordare che l’<indennità di risultato> degli EP, invece, segue le regole dell’accessorio per cui è pensionabile solo indirettamente.