UNIVERSITA' DI GENOVA

Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi

 

Genova -

INDICE

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Fondo per la ricerca scientifica e fondo comune di Ateneo

Articolo 4 Fondo per la ricerca scientifica

Articolo 5 Fondo comune di Ateneo

Articolo 6 Strutture e personale coinvolti

Articolo 7 Procedimento

Articolo 8 Modalità di attribuzione dei compensi al personale

Articolo 9 Disposizioni specifiche per l’attività di formazione per conto terzi in applicazione del regolamento corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello

Articolo 10 Criteri di determinazione dei compensi da distribuire al personale della struttura direttamente coinvolto nell’attività per conto terzi

Articolo 11 Limiti all’erogazione di compensi

Articolo 12 Entrata in vigore ed efficacia

 

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel testo del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

a) “regolamento” è il presente regolamento;

b) “Ateneo” è l’Università degli Studi di Genova;

c) “terzi” sono enti pubblici e persone fisiche o giuridiche private. Nei limiti di cui all’art. 9 sono considerati terzi anche gli studenti che abbiano stipulato il contratto formativo di cui alla successiva lettera i);

d) “struttura” è un centro di gestione ai sensi del vigente regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) “attività per conto terzi” sono le attività di ricerca, consulenza o formazione finanziata o co-finanziata da soggetti terzi per il tramite di contratti a titolo esemplificativo riconducibili ad una o più delle seguenti fattispecie:

1) attività di ricerca;

2) attività di consulenza, consulenza linguistica, formulazione di pareri tecnici e scientifici anche su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica nonché attività di coordinamento o supervisione;

3) attività di formazione concernente la progettazione, il coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione di corsi in genere, seminari, cicli di conferenze, corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e master, predisposizione di materiale didattico nel rispetto delle disposizioni in materia di diritto d’autore nonché la partecipazione a progetti di formazione;

4) analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del soggetto committente di cui all’art. 49 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i. ove correlabili ad attività di ricerca o consulenza;

5) attività di certificazione dei contratti di lavoro e degli altri contratti di cui agli art. 75 ss del D.Lgs. n.276/2003.

f) “responsabile scientifico” è l’unità di personale docente o tecnico amministrativo di categoria D o EP cui è affidata, nella deliberazione dell’organo competente della struttura, la responsabilità del progetto scientifico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 3;

g) “progetto scientifico” è il documento recante la descrizione dell’attività che la struttura si vincolerà contrattualmente a svolgere per conto di terzi, con l’indicazione del corrispettivo;

h) “relazione conclusiva” è la relazione redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7 dal responsabile scientifico al termine dello svolgimento dell’attività per conto terzi;

i) “contratto formativo” è il contratto sottoscritto tra l’Ateneo e una persona fisica o giuridica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b);

l) “partner di progetto” è il soggetto giuridico individuato nel contratto per attività per conto terzi che, non essendo un subcontraente, collabori allo svolgimento dell’attività prevista;

m) “quota da trasferire al partner di progetto” è la porzione di corrispettivo incassato dalla struttura in quanto pattuito nel contratto per attività per conto terzi a favore di un partner di progetto;

n) “fondo per la ricerca scientifica” è il fondo costituito ai sensi dell’art. 4 ed è destinato a favore della ricerca scientifica di Ateneo;

o) “fondo comune di Ateneo” è il fondo costituito ai sensi dell’art. 5 destinato al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato;

p) “compenso al personale” è l’importo complessivo derivante dall’attività in conto terzi, che viene corrisposto al personale sia coinvolto direttamente e sia che vi partecipi in modo indiretto, anche attraverso la distribuzione di quote derivanti dal fondo comune di Ateneo.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato anche ai sensi dell’art. 4, comma 5 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, disciplina la materia di cui all’art. 66 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, avente ad oggetto le attività per conto terzi.

2. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento i finanziamenti erogati da soggetti terzi per attività per cui la normativa vigente o il bando per l’attribuzione del finanziamento escludano espressamente la possibilità di ripartire utili o stabiliscano specifiche modalità per la loro ripartizione.

Articolo 3 - Fondo per la ricerca scientifica e fondo comune di Ateneo

1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e i costi di personale correlati allo svolgimento delle attività per conto terzi e da questi finanziate o co-finanziate, sono rispettivamente istituiti il fondo per la ricerca scientifica e il fondo comune di Ateneo.

2. I finanziamenti o co-finanziamenti per attività svolte nei confronti di terzi, nonché le quote destinate rispettivamente al fondo per la ricerca scientifica e al fondo comune di Ateneo, dovranno essere esplicitamente quantificati nel preventivo delle spese di ciascun progetto scientifico, elaborato secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lettera c).

Articolo 4 - Fondo per la ricerca scientifica

1. Il fondo per la ricerca scientifica è costituito, per ogni esercizio, dal totale degli importi derivanti dall’applicazione del 5‰ su ciascun corrispettivo incassato proveniente dalle attività per conto terzi, al netto dell’eventuale IVA e delle quote da trasferire ai partner di progetto.

2. L’utilizzo del fondo per la ricerca scientifica è stabilito annualmente dagli organi di governo.

Articolo 5 - Fondo comune di Ateneo

1. Il fondo comune di Ateneo è costituito, per ogni esercizio finanziario, dalla quota del 20% – al lordo degli oneri fiscali e previdenziali previsti a carico del datore di lavoro – del compenso destinare complessivamente al personale, comprensiva della quota calcolata ai sensi dell’art. 7, comma 4 nonché ai sensi dell’art. 9, comma 4.

2. Il fondo comune di Ateneo è distribuito al personale tecnico amministrativo secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e confluisce nelle risorse di parte variabile del fondo del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo.

3. Il fondo comune di Ateneo relativo all’anno precedente è ripartito entro il mese di giugno dell’anno successivo.

Articolo 6 - Strutture e personale coinvolti

1. Le attività per conto terzi sono svolte con l’impiego di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all’Ateneo, in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare adempimento degli obblighi di servizio.

2. L’attività per conto terzi può essere svolta solo nel caso in cui sia compatibile, per il personale docente, con la prestazione delle ore riservate alle attività di didattica e ai compiti organizzativi interni di cui alle norme vigenti, e per il personale tecnico-amministrativo con l’assolvimento degli obblighi di servizio, anche per quanto concerne il rispetto dell’orario di lavoro.

3. Le attività di analisi, prove e tarature possono essere affidate anche alla responsabilità di personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D.

4. Nel caso in cui parte dell’attività per conto terzi non possa essere svolta in modo esclusivo dal personale della struttura interessata o di altre strutture dell’Ateneo, si può provvedere mediante incarichi esterni o appalti con le modalità stabilite dalle norme vigenti. Il costo preventivato di tali contratti dovrà essere espressamente indicato nel progetto scientifico di cui all’art.7. L’eventuale esclusione del

personale interno dovrà essere motivata.

Articolo 7 - Procedimento

1. Il responsabile scientifico deve presentare la proposta di progetto scientifico all’organo collegiale della struttura o, qualora si tratti di una unità di personale di categoria D o EP dell’amministrazione centrale, al consiglio di amministrazione, ai fini della relativa approvazione e della classificazione quale attività per conto terzi.

2. La proposta di progetto scientifico deve contenere:

a) la descrizione delle attività previste e la relativa durata, l’importo del finanziamento o del corrispettivo, il preventivo delle spese da sostenere, l’indicazione numerica e la qualifica del personale da coinvolgere e lo schema di contratto con il soggetto esterno. In casi motivati nella proposta possono essere previsti più responsabili scientifici;

b) la distinta quantificazione, in termini percentuali, dell’apporto complessivo riferibile alle prestazioni del personale docente e di quello riferibile al personale tecnico amministrativo ove previsto.

Nella proposta dovrà essere attestato che nell’individuazione del personale tecnico amministrativo si terrà conto della specificità delle competenze richieste, del rispetto di criteri di equa distribuzione dei carichi di lavoro e di rotazione nell’attività amministrativa di supporto ai progetti ove possibile;

c) il preventivo delle spese da sostenere così distinto:

c1) spese relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusa la quota da destinare al fondo per la ricerca scientifica, con la specificazione di quelle generali a carico della struttura;

c2) il compenso da destinare complessivamente al personale di cui alla precedente lettera b) comprensivo della quota destinata al fondo comune di Ateneo.

3. Nel caso in cui nel progetto scientifico sia prevista la partecipazione di personale di una struttura diversa

da quella deliberante, l’autorizzazione dovrà essere richiesta dall’interessato all’organo collegiale della struttura di afferenza per il personale docente, al dirigente competente per il personale tecnico amministrativo.

4. Nel solo caso in cui non vengano previsti compensi al personale, su tutti i contratti di qualsiasi importo, fino alla concorrenza di € 500.000,00 IVA esclusa, detratte le quote da trasferire ai partner di progetto e le quote di cui al successivo comma 5, lettera c), sulle singole rate incassate deve essere accantonata una quota almeno dell’1%, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro, da destinare al fondo comune di Ateneo, ed una ulteriore quota almeno dell’1%, da destinare ai compensi diretti al personale tecnico amministrativo della struttura interessata.

5. L’organo collegiale della struttura, nell’approvare il progetto scientifico, dovrà espressamente:

a) dichiarare che il progetto scientifico è classificabile quale attività per conto terzi, motivandone l’eventuale esclusione;

b) dichiarare che il finanziamento o il corrispettivo previsto può essere ritenuto sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall’attività per conto terzi;

c) dichiarare quanto del corrispettivo deliberato sia destinato esclusivamente al finanziamento di con tratti per reclutare personale di ruolo o a tempo determinato ovvero finanziare assegni di ricerca o borse di dottorato;

d) attestare che lo svolgimento dell’attività per conto terzi è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato;

e) proporre la stipula del contratto.

6. L’organo collegiale della struttura, per le attività di cui all’art. 49 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e s.m.i., approva un tariffario per ogni singola prestazione.

7. Ai fini dell’attribuzione dei compensi al personale, il responsabile scientifico produce una sintetica relazione conclusiva concernente la regolare esecuzione del contratto; nel caso di contratti la cui esecuzione si estende a più esercizi finanziari annuali, al medesimo scopo, possono altresì essere redatti rapporti intermedi; tali documenti sono sottoposti all’approvazione dell’organo collegiale della struttura e al consiglio di amministrazione ove richiesto.

Articolo 8 - Modalità di attribuzione dei compensi al personale

1. Al fine del riparto dei compensi al personale, l’organo collegiale, anche cumulativamente per più contratti, procederà secondo quanto previsto dai commi seguenti, purché siano pervenuti, senza contestazioni da parte dei soggetti terzi, i pagamenti previsti nei contratti medesimi.

2. Nella relazione conclusiva il responsabile scientifico:

a) attesta la rispondenza del finanziamento erogato e delle spese effettuate rispetto a quanto preventivato nel progetto scientifico;

b) indica i nominativi del personale che ha concretamente operato per lo svolgimento dell’attività per conto terzi, nonché l’apporto correlativamente fornito, espresso in termini percentuali per ciascuna unità di personale.

3. L’organo collegiale al quale la relazione conclusiva è presentata verifica la rispondenza delle informazioni di cui al comma 2, lett. a) con quelle contenute nel progetto scientifico approvato, nonché la completezza delle informazioni fornite.

4. Se la verifica di cui all’articolo precedente è positiva, l’organo collegiale approva con propria deliberazione la distribuzione delle somme al personale che ha partecipato al conto terzi, secondo i criteri di cui all’art. 10; qualora la stessa verifica sia negativa chiede al responsabile scientifico di presentare una nuova relazione conclusiva.

5. Per le attività di analisi, controlli, tarature, prove, esperienze e misure, nonché per l’attività di certificazione dei contratti di lavoro e degli altri contratti di cui agli artt. 75 ss. del D.Lgs. 276/2003, le singole attività potranno essere oggetto di unica relazione conclusiva relativamente ad un periodo di tempo non superiore all’anno.

Articolo 9 - Disposizioni specifiche per l’attività di formazione per conto terzi in applicazione del regolamento corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello

1. L’attività di formazione svolta con il concorso di strutture dell’Ateneo può essere retribuita secondo la disciplina del presente regolamento, soltanto se sussistano tutti i seguenti presupposti:

a) sia posta in essere in applicazione del regolamento corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo

livello;

b) sia preliminarmente stipulato un contratto formativo con i soggetti interessati;

c) siano rispettate le disposizioni previste in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi a dipendenti pubblici.

2. Nel fondo per la ricerca scientifica e nel fondo comune di Ateneo non può confluire quella parte della contribuzione studentesca che costituisce tassa o sia comunque espressamente destinata ad altra finalità in applicazione di norme vigenti.

3. La percentuale del 20% destinata alla costituzione del fondo comune di Ateneo di cui all’art. 5, comma 1, è dimezzata.

4. La quota dei contributi versati dai partecipanti ai corsi che, ai sensi del citato regolamento dei corsi di perfezionamento e master, residua dopo il trasferimento del 90% dei contributi alla struttura a cui è affidata la gestione amministrativo contabile del corso, è destinata ad incrementare il fondo comune di Ateneo.

Articolo 10 - Criteri di determinazione dei compensi da distribuire al personale della struttura direttamente coinvolto nell’attività per conto terzi

1. La somma da distribuire al personale direttamente coinvolto nell’attività per conto terzi della struttura è quella deliberata dall’organo collegiale di cui all’art. 7, comma 1, secondo la procedura prevista dall’art. 8. In particolare le somme da distribuire al personale tecnico amministrativo, come individuate nel primo periodo del presente comma, confluiscono nelle risorse variabili del fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo e sono distribuite tenendo anche conto dei criteri generali e dei limiti stabiliti in contrattazione integrativa.

2. Tale somma dovrà essere suddivisa tra il personale coinvolto nel progetto sulla base della relazione conclusiva o intermedia approvata dall’organo collegiale competente, in misura conseguente alla determinazione degli apporti percentuali rispettivamente del personale docente e tecnico amministrativo.

3. Per il personale docente la quota di partecipazione al progetto è determinata dal responsabile del progetto sulla base dell’apporto scientifico e della quantità di tempo dedicata alla relativa realizzazione. Limitatamente all’attività di docenza di cui all’art 9, il consiglio di amministrazione determinerà annualmente l’importo massimo orario che potrà essere corrisposto ai docenti. Il consiglio di amministrazione, su istanza motivata della struttura proponente l’attività in conto terzi, potrà autorizzare per singoli casi il superamento di tale importo.

4 . I compensi al personale docente sono attribuiti alla prima data utile successiva all’approvazione della relazione conclusiva o intermedia secondo quanto segue:

a) entro il mese di maggio con riferimento ai finanziamenti incassati entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

b) entro il mese di novembre con riferimento ai finanziamenti incassati entro il 30 giugno dello stesso anno.

5. I compensi al personale tecnico amministrativo sono attribuiti entro il mese di maggio con riferimento ai finanziamenti incassati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Con gli stessi criteri partecipano alla ripartizione dei proventi, nel rispetto delle norme di stato giuridico applicabili, le unità di personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale operanti nell’azienda ospedaliero - universitaria e presso enti ed istituti scientifici convenzionati con l’Ateneo che, a preventivo giudizio del responsabile della ricerca, è necessario collaborino all’attività stessa, a condizione che tale forma di collaborazione sia prevista dal Protocollo generale di intesa Università/Regione per la “definizione del rapporto tra Servizio Sanitario Regionale ed Università” e nei conseguenti atti aziendali e convenzionali.

Articolo 11 - Limiti all’erogazione di compensi

1. In ogni caso nessun dipendente dell’Ateneo può ricevere, a titolo di trattamento economico spettante e di emolumenti percepiti ai sensi del presente regolamento, compensi che complessivamente superino il trattamento economico omnicomprensivo del primo Presidente della Corte di Cassazione, come previsto dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell’albo web dell’Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell’albo.

2. La disciplina ivi contenuta è applicabile soltanto alle attività per conto terzi oggetto di contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello emanato con D.R. n. 417 del 03.10.2011.