Decreto su buoni pasto
Modifiche ad utilizzo dei buoni pasto
DECRETO BUONI PASTO IN VIGORE DAL 09.09.2017 -
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 144 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che disciplina i servizi di ristorazione;
Visto l'allegato IX al citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che individua, tra i servizi di cui al citato articolo 144, i servizi di mensa;
Visto l'articolo 144, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili»;
Considerato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato in ultimo dai commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i quali stabiliscono che a far data dal 1° luglio 2015 «Non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Sentita l'ANAC che ha espresso il proprio parere con nota n. 171472 del 18 novembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,effettuata con nota n. 5958 del 9 marzo 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Con il presente decreto sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori
economici, ed un efficiente servizio ai consumatori.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita'
finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il
servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto,
le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti
alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le
attivita' elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in
forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4,
che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice
civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per
un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio
convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei
confronti delle societa' di emissione;
d) per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di
emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa
segnalazione certificata di inizio attivita' attestante il possesso
dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'articolo 144 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero
dello sviluppo economico;
e) per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i
soggetti esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in forza di
apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad
erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa'
di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo
di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo
pieno o parziale, nonche' il soggetto che abbia instaurato con il
cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al
quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di
lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e' titolato
ad utilizzarli;
h) per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul
buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui
all'articolo 6.
Art. 3
Esercizi presso i quali puo' essere erogato
il servizio sostitutivo di mensa
1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' erogato dai soggetti
legittimati ad esercitare:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge
25 agosto 1991, n. 287;
b) l'attivita' di mensa aziendale ed interaziendale;
c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area
pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali
attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto
dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e
dalle societa' semplici esercenti l'attivita' agricola, iscritti
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito dell'attivita' di agriturismo di cui alla legge 20
febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande,
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito dell'attivita' di ittiturismo, la somministrazione
di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
d) la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 e' riportata
elettronicamente.
4. Le societa' di emissione sono tenute ad adottare idonee misure
antifalsificazione e di tracciabilita' del buono pasto.
dall'attivita' di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche
trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di
soggetti esercenti l'attivita' di produzione industriale.
2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1, resta ferma la
necessita' del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti
dalla normativa vigente.
Art. 4
Caratteristiche dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente decreto i buoni pasto:
a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di
mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) consentono all'esercizio convenzionato di provare
documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa'
di emissione;
c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro
subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di
lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonche' dai soggetti che
hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche
non subordinato;
d) non sono cedibili, ne' cumulabili oltre il limite di otto
buoni, ne' commercializzabili o convertibili in denaro e sono
utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto in forma cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa' di
emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo;
e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo,
della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato
presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile
oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile
in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal
titolare».
3. Nei buoni pasto in forma elettronica:
a) le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione
sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi
dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo e'
utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono associati
elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto e' assolto
associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo
supporto informatico, un numero o un codice identificativo
riconducibile al titolare stesso;
Art. 5
Contenuto degli accordi
1. Gli accordi stipulati tra le societa' di emissione di buoni
pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i
seguenti elementi:
a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative alle
condizioni di validita', ai limiti di utilizzo e ai termini di
scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla
societa' emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per
effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;
d) l'indicazione del termine di pagamento che la societa'
emittente e' tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi
convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto disposto al comma 6
del presente articolo;
e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di scadenza del buono pasto, entro il quale l'esercizio convenzionato
potra' esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;
f) l'indicazione di eventuali ulteriori corrispettivi
riconosciuti alla societa' emittente, ivi compresi quelli per
l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto e nei
limiti di cui ai commi 7 e 8.
2. Gli accordi tra la societa' di emissione e i titolari degli
esercizi convenzionabili contemplano comunque un'offerta di base,
senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio
completo, ferma restando la liberta' della prima di proporre agli
esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si
uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte
dei concorrenti anche della suddetta offerta di base.
3. Gli accordi stipulati tra la societa' di emissione e i titolari
degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di
esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture
relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di
contestazioni parziali, di quantita' o valore, relative alla
fatturazione dei medesimi.
4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono
essere modificati, con specifica accettazione delle parti,
esclusivamente in forma scritta, a pena di nullita'.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' vietato
pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato
piu' elevato di quello stabilito dalla societa' emittente in sede di
offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del
contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le
attivita' necessarie e sufficienti al corretto processo di
acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
6. Ai termini di pagamento di cui al comma 1, lettera d), si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
7. Nell'ambito dei contratti di convenzionamento, ai fini della
partecipazione alle gare, nonche' della valutazione di congruita'
delle relative offerte economiche, possono essere considerati come
servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni
ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano
un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della
gara.
8. E' vietato addebitare agli esercenti convenzionati costi diversi
dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o
servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
9. Resta ferma la facolta' dei titolari degli esercizi
convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni
aggiuntive.
10. In caso di mancato convenzionamento a seguito della non
adesione alla proposta di prestazioni aggiuntive resta ferma
l'applicabilita', ove sussistano i presupposti, degli articoli 1341 e
2598, primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di
procedura ad evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo
di adesione, o comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa
di risoluzione del contratto tra la stazione appaltante e la societa'
di emissione.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di
alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il
consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano
inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati, ferma
restando la liberta' delle parti di addivenire alle opportune
rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorita'
nazionale anticorruzione, previe apposite consultazioni, effettua il
monitoraggio degli effetti del presente decreto al fine della
verifica dell'efficacia del medesimo.
3. In relazione al monitoraggio da verificare entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive, ai sensi
dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 giugno 2017
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745